Tendenze Natale 2024: idee per un Natale magico e con stile
Il Natale è ormai dietro l’angolo e, come ogni anno, è arrivato il momento di…
Le normative in materia di ristrutturazione sono state oggetto di innumerevoli modifiche e semplificazioni del corso degli anni. L’ultima Riforma Media, entrata in vigore lo scorso 11 dicembre 2016, ha decisamente semplificato la burocrazia riducendo le procedure amministrative da 5 a 3:
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
• Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)
• Permesso di Costruire
Sono infatti state abolite la Comunicazione di Inizio Lavori semplice (CIL) e la Denuncia di Inizio Attività (DIA).
Ma vediamo nel dettaglio quali sono i permessi necessari per ogni tipo di intervento.
Lavori che richiedono la Scia edilizia.
L’acronimo SCIA sta per “segnalazione certificata di inizio attività”. In questo caso occorre l’intervento di un professionista tecnico abilitato che certifichi la bontà dei lavori. Questa segnalazione va fatta in Comune a titolo non oneroso e, una volta depositata, i lavori possono partire immediatamente anche se il Comune si riserva il diritto di bloccarli entro 30 giorni qualora vengano riscontrate anomalie o non conformità tecniche o giuridiche. In questo caso la legge non fissa un termine per l’ultimazione dell’intervento, ma poiché questa procedura è stata introdotta al posto della DIA, si considera quale termine di ultimazione quello fissato per quest’ultima, ovvero 3 anni.
Questi sono gli interventi per i quali è necessario utilizzare la SCIA:
• manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell’edificio
• restauro e risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio
• ristrutturazione edilizia
• varianti in corso d’opera a Permesso di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterano la sagoma degli edifici vincolati.
La Riforma Media ha introdotto la possibilità di usare la Scia, detta in questo caso SUPER SCIA, in alternativa al permesso di costruire per i seguenti interventi:
• ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comporti modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti o, limitatamente agli immobili nei centri storici, mutamenti della destinazione d’uso, o comporti modifica della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
• nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinate da piani attuativi contenenti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
• nuova costruzione effettuata in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Per dare avvio ai lavori per i quali occorre la Super SCIA bisogna attendere 30 giorni dalla segnalazione.
Lavori che richiedono la Cila edilizia.
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) richiede l’intervento di un professionista tecnico. I lavori edilizi possono partire subito e non sono previsti oneri da versare al Comune.
La CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) verrà utilizzata per gli interventi per cui non servono SCIA o Permesso di costruire e per i casi in cui non si tratta di attività edilizia libera.
Nello specifico la CILA è necessaria per i seguenti interventi:
• manutenzione straordinaria non riguardanti le parti strutturali dell’edificio
• restauro e risanamento conservativo non riguardanti le parti strutturali dell’edificio
• cambio di destinazione d’uso senza opere di immobili adibiti a esercizio d’impresa.
Lavori in casa per i quali occorre il permesso di costruire.
Il Permesso di Costruire rimane solo per i lavori più consistenti, come:
• nuove costruzioni
• ampliamenti
• ristrutturazione urbanistica
• modifiche dei prospetti
• mutamenti della destinazione d’uso di immobili compresi nei centri storici
• modifiche della sagoma di immobili vincolati.
L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dal rilascio del titolo ed essi devono essere completati entro 3 anni.
Lavori edilizi liberi da permesso.
Viceversa non serve alcun permesso né comunicazione per tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria comprese le tinteggiature interne, il rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni, la sostituzione di porte e di impianti, purché senza innovazione.
Gli interventi da sempre realizzabili liberamente sono quelli di manutenzione ordinaria, nello specifico si tratta di:
• opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, comprese le intercapedini interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque, i locali tombati;
• installazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici, al fuori dei centri storici;
• aree ludiche senza fini di lucro;
• elementi di arredo delle aree pertinenziali;
• gli interventi di manutenzione ordinaria;
• gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
• gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
• le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (tranne le attività di ricerca di idrocarburi) eseguite in aree esterne al centro edificato;
• i movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, anche gli interventi su impianti idraulici agrari;
• le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
• le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della necessità, diventano edilizia libera ma conservano un obbligo di comunicazione inizio lavori.
Per quello che riguarda la sostituzione degli infissi in linea di massima, se si mantengono le stesse dimensioni delle precedenti non è necessario alcuna autorizzazione edilizia. Salvo il caso in cui si tratti di edificio sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza ai beni architettonici, in questo caso sarà necessaria una specifica autorizzazione e il deposito della Scia alternativa al Permesso di Costruire.
Ricordate sempre però che le normative relative agli interventi edilizi sono attuate a livello locale quindi può accedere che in alcuni Comuni siano richiesti alcuni permessi non necessari in altri, pertanto, se siete in procinto di affrontare dei lavori di ristrutturazione, vi consigliamo di chiedere la consulenza di un geometra, un architetto o un ingegnere che sapranno consigliarvi la soluzione più adatta e in linea con il regolamento vigente.