14 Ottobre 2021

Decreto semplificazioni: cosa cambia per il SuperBonus 110%

“Meno burocrazia” è il concetto chiave attorno al quale ruotano le modifiche apportate dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni) per snellire la procedura con cui si accede al Superbonus 110% e per ampliare la platea dei possibili beneficiari della maxi agevolazione.

In questo approfondimento cercheremo di fare luce sulle disposizioni contenute nel Decreto all’articolo 33 – Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana – e vedremo cosa cambia nel concreto per chi vuole usufruire del Superbonus 110%. Com’è noto, questa agevolazione permette di portare in detrazione le spese sostenute per gli interventi trainanti di riqualificazione energetica degli immobili, con o senza associazione di interventi trainati (come la sostituzione degli infissi).

In particolare, ci occuperemo delle modifiche che riguardano:

Iniziamo!

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Come cambia il Superbonus 110 con il Decreto Semplificazioni

Con pochi ma mirati ritocchi al Decreto Rilancio 2020, l’articolo 33 del DL 77/21 (al VII Capo “Efficientamento energetico”) introduce le seguenti semplificazioni:

  • stabilisce che gli interventi ammessi al Superbonus costituiscono manutenzione straordinaria e sono pertanto realizzabili con la sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila)
  • conferma la possibilità di far rientrare nei lavori al 110% anche l’eliminazione delle barriere architettoniche
  • introduce la deroga alla distanza per il cappotto termico e il cordolo sismico, eliminando i limiti previsti dal Codice Civile
  • apre le porte a nuove categorie catastali ammesse alla detrazione
    fissa nuovi termini per trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile

In sostanza, le novità introdotte dall’articolo 33 semplificano la vita ai tanti contribuenti che, a causa di un iter burocratico troppo complesso, avevano ormai desistito dall’idea di ottenere la maxi agevolazione dirottando su detrazioni fiscali minori, ma più “facili” da ottenere.

Iniziamo la disamina delle 5 novità che hanno semplificato l’accesso al Superbonus 110% con quella che sembra essere a tutti gli effetti la protagonista del Decreto Semplificazioni 2021: la nuova CILA.

1. Nuova CILA: cosa cambia con il Superbonus 110 rispetto a prima?

Nodo centrale del Decreto Semplificazioni è la parziale modifica del “vecchio” articolo 119 del Decreto Rilancio, quello che aveva introdotto il Superbonus 110.

Leggiamo insieme i punti salienti del nuovo testo di legge.

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila). Nella Cila sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto l’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera, nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata.

La novità più importante che emerge dal nuovo comma 13-ter dell’articolo 119 è quella che stabilisce che gli interventi rientranti nella misura del Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).

Viene inoltre stabilito che:

  • anche le opere di “edilizia libera”, che solitamente non prevedono alcun titolo edilizio, se portate ad usufruire del Superbonus 110%, convergono nella nuova CILA (dove sarà sufficiente indicare la sola descrizione dell’intervento)
  • non sono vietate varianti in corso d’opera, ma, per avviare il cantiere, le stesse devono obbligatoriamente essere inserite a fine lavori, integrando la CILA già presentata

Inoltre, con il comma 13-quater (“resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”) il Decreto precisa che la CILA legata agli interventi che beneficiano del Superbonus 110% non sana eventuali abusi edilizi presenti sull’immobile stesso.

Come funziona la nuova CILA Superbonus

La norma, così semplificata, specifica che la presentazione della CILAS (CILA SUPERBONUS) non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

Bisogna invece attestare:

  • gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento (o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione),
  • che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967

Veniamo ora alle altre novità introdotte dal Decreto Semplificazioni.

Decreto semplificazioni barriere architettoniche

2. Superbonus 110 ed eliminazione delle barriere architettoniche

La nuova norma stabilisce che la detrazione al 110% si applica anche agli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, a patto che:

  • l’intervento riguardi ascensori, montacarichi e/o strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni
  • tali interventi di eliminazione barriere architettoniche (definiti trainati) siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici previsti dal superbonus 110 e che non siano già richiesti per interventi di efficienza energetica

Prima di passare alla terza novità del Superbonus 110, diamo uno sguardo alle novità che riguardano un altro intervento trainato – la sostituzione dei serramenti – che determina notevoli vantaggi in termini di efficientamento energetico.

Decreto Semplificazioni: cosa cambia per l’installazione dei nuovi infissi?

L’Agenzia delle Entrate ha dato l’ok al Superbonus 110% nel caso in cui vengano sostituiti gli infissi, cambiandone sia le dimensioni sia la posizione, ma solo rispettando una precisa condizione: al termine dei lavori la superficie totale dei serramenti deve risultare minore o uguale alla precedente.

Perché si è giunti a questa conclusione? A quali condizioni si può beneficiare del Superbonus sulla sostituzione degli infissi?

Lo chiarisce l’AdE con l’interpello numero 524 del 30 luglio 2021.

Come ottenere il Superbonus con la sostituzione dei serramenti

L’Agenzia premette anzitutto che la sostituzione delle finestre rientra nel gruppo dei lavori trainati, ovvero ammessi alla maxi detrazione 110% a condizione che vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (cappotto termico, sostituzione impianti di climatizzazione e antisismici).

Pertanto, chi pensa sia arrivato il momento di sostituire le finestre di casa e intende abbinare a tale intervento (trainato) anche uno degli interventi di riqualificazione sismica o energetica già indicati nel Decreto Rilancio, potrà avviare le pratiche per usufruire del Superbonus 110%.

Chi invece deve solo cambiare i vecchi serramenti con modelli di nuova generazione a risparmio energetico, senza associare altri lavori di ristrutturazione o senza accedere al Superbonus, potrà comunque beneficiare di una detrazione, ma del 50% (Ecobonus).

Oppure potrà decidere di cedere il proprio credito Irpef al rivenditore di infissi (opzione “Sconto in fattura”), ottenendo in cambio da quest’ultimo uno sconto immediato del 50% sulla fattura di acquisto delle nuove finestre, o cedere il proprio credito in seguito ad un Istituto di Credito o Finanziaria (Cessione del Credito).

Altra questione da chiarire: cosa succede se gli infissi che vengono sostituiti congiuntamente ad un intervento trainante comportano anche un cambio di posizione e dimensione? Si avrà comunque diritto all’agevolazione del 110%?

L’Agenzia delle Entrate conferma che il diritto al beneficio permane, purché:

  • si tratti di una sostituzione di elementi già esistenti e non di una nuova installazione
  • la superficie totale a lavori finiti sia minore o uguale a quella preesistente

Dopo aver visto quali sono i limiti stabiliti dall’AdE per l’ottenimento della maxi detrazione per l’intervento trainato della sostituzione degli infissi, continuiamo a scoprire le semplificazioni burocratiche relative al Superbonus.

3. Cappotto termico e cordolo sismico: deroga distanze 2021

La terza importante novità è quella che riguarda il cappotto termico esterno e il cordolo sismico, che con la semplificazione andranno in deroga alle distanze minime tra edifici previste dal codice civile.

Ecco il periodo introdotto alla fine del comma 3 dell’articolo 33 bis:

Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.

In sostanza, il maggiore spessore derivante dal cappotto termico o dal cordolo sismico non sarà conteggiato ai fini del rispetto delle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, a condizione che l’intervento rientri in una delle due agevolazioni fiscali di cui all’articolo 16-bis del TUIR e di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

4. Nuove categorie catastali ammesse al Superbonus 110

L’articolo 33 del Decreto Legge 77/2021 ha esteso la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale al 110% alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, seminari, conventi, caserme, case di cura e ospedali).

La disposizione chiarisce che tali interventi possono usufruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Veniamo all’ultima novità introdotta dal Decreto Semplificazioni.

5. Superbonus 110 e trasferimento della residenza

Il Decreto concede più tempo per cambiare la residenza in caso di acquisto della prima casa oggetto di lavori di riqualificazione energetica trainanti che rientrano nel Superbonus del 110%.

Il nuovo proprietario ha tempo 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita, anziché 18, per stabilirvi la residenza: in questo modo diminuisce il rischio di perdere le agevolazioni.

Superbonus 110: tutte le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni

Fin dalla sua prima apparizione (con il Decreto Rilancio 2020), il SuperBonus 110% ha ingolosito chiunque avesse in programma di riqualificare il proprio immobile dal punto di vista energetico o sismico.

E anche chi non aveva intenzione di eseguire i cosiddetti lavori trainanti, con l’introduzione della maxi agevolazione ha iniziato a informarsi e ad avviare le pratiche burocratiche.

Tuttavia, è stato subito evidente che l’iter per ottenere lo sgravio fosse tutt’altro che snello: tanti contribuenti hanno rinunciato a richiedere il Bonus per via della complessità delle “regole”, della quantità di documenti da produrre, di requisiti da possedere e di condizioni da rispettare.

Il Decreto Semplificazioni 2021, per la parte relativa alle misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana (art. 33), ha lavorato in direzione di una maggiore fluidità e di una minore rigidità dei requisiti per ottenere il SuperBonus.

In questo articolo abbiamo visto le principali modifiche che hanno snellito le procedure burocratiche per richiedere il SuperBonus (prima tra tutte la nuova CILA) e che hanno ampliato la platea dei beneficiari dell’agevolazione sia per le spese sostenute per gli interventi principali, che per i lavori trainati, come l’eliminazione delle barriere architettoniche e la sostituzione delle vecchie finestre in luogo di nuovi e performanti infissi ad efficienza energetica.

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